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C. 22/11/2002 n. 1489

-progettazione, studi e assimilabili: 10 anni

- opere murarie e assimilabili: 21 anni

-macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni

b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato;

-si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;

- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale. Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, con venzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonchè dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione. La formula per il calcolo del contributo secondo le misure espresse in ESN ed ESL è riportata al punto 1) dell'Appendice.

6.3 Per le attività del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensità massime espresse in ESL fissate nel Decreto di cui al punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformità alle disposizioni di cui al punto 16 e segg. della presente Circolare.

6.4 Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le imprese possono richiedere che i contributi di cui al precedente punto 6.1 siano concessi secondo la regola "de minimis", così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede l'importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni. Con l'applicazione della regola "de minimis", all'impresa possono essere concessi contributi calcolati applicando al valore nominale dell'investimento ammissibile le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il Decreto di cui al precedente punto

6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2). Il valore del contributo concedibile, reso disponibile nelle due quote secondo il piano di disponibilità indicato all'articolo 15 del regolamento e attualizzato all'anno solare del Decreto di concessione, non può, in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato. Al fine del controllo del rispetto del suddetto importo massimo, gli importi delle singole erogazioni previste sono dunque attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utiliz- stenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purchè in data successiva alla scadenza del bando precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento

b) non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

6.5 Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attività per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attività del settore agricolo primario siano previste altre attività - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attività interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. Nel caso in cui l'unità locale interessata dal programma insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorità regionale di cui al successivo punto

11.7, alla stessa intera unità locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non è consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione (o della Provincia Autonoma) nella cui graduatoria è inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni. 7 - Intervento dei fondi pubblici di garanzia

7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilità di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilità, prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di contributo in conto capitale ai sensi della Legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo è al momento precluso per le imprese agricole.

7.2 Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concessi i contributi previsti dalla Legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente il contributo concesso, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 13.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia già stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, il contributo previsto dalla Legge n.215/92 viene ridotto direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.

7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di

7.4 Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata Legge n. 266/97, tale volontà può essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta del contributo in conto capitale ai sensi della Legge n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di cui al punto

9.1, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero delle Attività Produttive, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinchè possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensità massime di aiuto. Si precisa che la possibilità sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui alla Legge n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verrà tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilità per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento. 8 - Divieto di cumulo

8.1 Ad eccezione delle garanzie di cui al precedente punto 7 si ricorda che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni di cui alla Legge n. 215/92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di approvazione della richiesta di agevolazione di cui alla Legge 215/92, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo 20 del Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale il mancato rispetto di tale divieto di cumulo. A tal proposito si precisa che detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono concesse le agevolazioni della Legge 215/92. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni; la revoca è totale in tutti gli altri casi. 9 - Presentazione delle domande

9.1 Il sistema agevolativo funziona attraverso bandi. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono fissati con Decreto del Ministro delle Attività Produttive. La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento (l'invio telematico delle domande previsto dall'articolo 9 del Regolamento sarà consentito non appena verranno definite le relative procedure): - alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unità lo- o Province autonome diverse, la relativa domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale l'unità medesima insiste prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5; - al Ministero delle Attività Produttive o ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui è ubicata l'unità locale oggetto dell'investimento, che esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. I suddetti modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono riportati negli Allegati n. 4, 5 e 6 e possono essere reperiti dal sito Internet del Ministero delle Attività Produttive, www.minindustria.it. La mancanza del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica determina l'invalidità della domanda. A tale modulistica deve essere allegata la documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98). Tale documentazione non è richiesta nel caso di imprese individuali non ancora iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

 

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